LOMBARDIA
EMILIA-ROMAGNA

QUAL E’ L’OBIETTIVO DEL NUOVO REGOLAMENTO?

Reach mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, migliorando la conoscenza dei rischi derivanti dalle sostanze chimiche e favorendo nel contempo la l’innovazione dell’industria chimica europea, che sarà incoraggiata a sostituire le sostanze che destano maggiori preoccupazioni.  L’approccio al problema è stato invertito: non sarà più possibile utilizzare determinate sostanze fino a quando non ne sia dimostrata la nocività, bensì verrà applicato il principio di precauzione che prevede l’onere di provare l’innocuità delle sostanze.

 

A QUALI PRODOTTI SI APPLICA REACH?

REACH si applica a tutte le sostanze e preparati, con alcune eccezioni, tra cui ad esempio le sostanze radioattive ed i rifiuti. Sostanze generalmente ritenute poco pericolose (acqua, ossigeno, ecc.), sono escluse dagli obblighi di registrazione previsti dal regolamento.

 

QUALI SONO I PRINCIPALI OBBLIGHI PER LE IMPRESE?

Il numero di operatori coinvolto da REACH è molto ampio: oltre ai fabbricanti di sostanze chimiche sono coinvolti anche gli importatori e gli utilizzatori. Fabbricanti e importatori sono tenuti a  registrare le sostanze che producono o importano in quantitativi superiori alla tonnellata annua. La mancata registrazione implica che la sostanza non possa essere fabbricata, importata o utilizzata entro il mercato europeo.  La registrazione prevede la retazione di un fascicolo tecnico comprensivo di informazioni relative a proprietà, utilizzo e precauzioni per l’uso delle sostanze chimiche.
Gli utilizzatori a valle di sostanze chimiche non hanno obblighi di registrazione, ma devono applicare le  misure  per  la  gestione  dei  rischi  legati  a  sostanze pericolose contenute nei fascicoli sui dati relativi alla sicurezza del fornitore.

 

QUALI SONO LE PROSSIME SCADENZE?

Il 31 maggio 2013 scadranno i termini per la registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio fabbricate o importate nell’Unione Europea, in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate all’anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 1° giugno 2007.

Qualora foste interessati a porre un quesito inerente a queste tematiche, è possibile contattare i partner del consorzio SIMPLER.

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